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Tribunale di Bologna > Appalto e Subappalto
Data: 08/06/2007
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 344/07
Parti: L.M./ Agenzia delle Entrate di R.E., dell’Emilia Romagna e di Roma
APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA - RECUPERO CREDITI RETRIBUTIVI - RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COMMITTENTE ANCHE IN CASO DI APERTURA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE NEI CONFRONTI DELL’APPALTATORE - EFFICACIA DOMANDA STRAGIUDIZIALE – COMPENSANZIONE DEL CREDITO R


- art. 1676 c.c.

- art. 2043 c.c.

I ricorrenti, dipendenti di una società cooperativa ed impiegati presso un’amministrazione pubblica (Prefettura) per svolgere servizi di pulizia, non venendo pagati dall’appaltatore per l’opera prestata per il compimento del servizio appaltato, agivano - dopo essersi procurati dei titoli giudiziari definitivi - in via diretta nei confronti del committente ex art. 1676 c.c. per il recupero delle retribuzioni arretrate.

Il particolare i ricorrenti chiedevano la condanna dell’amministrazione appaltante alla corresponsione delle retribuzioni dovute dal momento dell’inadempimento dell’appaltatore fino alla cessazione dell’appalto. Seppur un’esplicita richiesta formale di corresponsione delle spettanze dovute fosse pervenuta al committente soltanto successivamente, quest’ultimo, pur conoscendo lo stato d’insolvenza retributiva dell’appaltatore (all’inadempimento dell’appaltatore era seguito, infatti, uno stato di agitazione dei lavoratori e un’astensione collettiva dal lavoro proclamata dalle locali organizzazioni sindacali), aveva continuato a versare alla società appaltatrice i corrispettivi relativi al servizio appaltato. comtrollare

I ricorrenti chiedevano dunque che fosse dichiarata - fin dall’insorgenza dell’inadempimento datoriale - nei loro confronti (in quanto ausiliari-dipendenti dell’appaltatore) l’inefficacia dei pagamenti all’appaltatore del prezzo dell’appalto, effettuati dal committente nonostante la conoscenza dell’insolvenza retributiva . Il committente, affermava, invece, che oltre a non dover nulla in ragione dell’avvenuto pagamento di parte del corrispettivo dell’appalto, per quanto riguarda il saldo ancora dovuto all’appaltatore, questo doveva considerarsi compensato in ragione dei danni subiti per l’inadempimento nella misura prevista dalle penali contemplate nel contratto di appalto.

Il giudice ha fissato innanzitutto il principio secondo cui il titolo e il limite della responsabilità diretta del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore sono quelli dell’art. 1676 cod. civ., escludendo nell’ipotesi in esame la configurazione di una responsabilità aquiliana.

Con riferimento alla regola espressa dall’art. 1676 cod. civ., che pone come limite della responsabilità del committente il debito che questi aveva verso l’appaltatore al momento della domanda, il Tribunale di Bologna ha precisato - confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato - che con tale termine può ragionevolmente intendersi anche la domanda stragiudiziale, ritenendo tuttavia che a questa non possa essere assimilata né la conoscenza che abbia il committente dell’inadempimento del datore di lavoro, né la richiesta formulata oralmente al committente di sospendere i pagamenti all’appaltatore. Nel caso in esame soltanto la richiesta formale di pagamento (nella specie trasmessa via fax) al committente è stata ritenuta idonea ad integrare la domanda stragiudiziale ex art. 1676 cod. civ. (e su tale delicata questione la pronuncia sembra contraddirsi giacché, pur sancendo in generale il principio secondo cui l’azione ex art.1676 cod. cv. possa proporsi in via stragiudiziale, se ne discosta successivamente ritenendo non efficace né la domanda formulata oralmente, né la conoscenza dell’insolvenza del datore di lavoro da parte del committente).

La decisione appare comunque importante per una serie di ragioni. Innanzi tutto il Tribunale ha riconosciuto fondate le domande svolte dai ricorrenti, condannando l’amministrazione pubblica al pagamento delle retribuzioni degli ausiliari dell’appaltatore, fino alla concorrenza dei compensi per l’appalto non ancora corrisposti all’appaltatore al momento della domanda stragiudiziale, nonché dei corrispettivi maturati successivamente alla domanda formale seppur già versati all’impresa appaltatrice, ritenendo il pagamento effettuato dal committente inefficace nei confronti dei lavoratori.

Inoltre il giudice ha escluso che la pubblica amministrazione committente possa compensare i crediti residui dovuti all’appaltatore con l’importo delle penali previste dal contratto di appalto, ritenendo che la responsabilità del committente debba estendersi anche alle somme accantonate presso il Ministero a garanzia del corretto svolgimento del contratto pari al 5% del prezzo dell’appalto e non liquidate all’appaltatore (escludendo però che della garanzia fideiussoria dovuta per contratto dall’appaltatore potessero giovarsi i lavoratori). Ha infine ritenuto i crediti retributivi fatti valere dai ricorrenti comprensivi anche delle spese legali sostenute per l’accertamento dei crediti stessi nei confronti del debitore principale.

La sentenza che si annota, pur non soffermandosi sulla natura dell’azione diretta ex art. 1676 cod. civ., ne riconosce il carattere eccezionale, conformandosi a quell’indirizzo che individua la ratio della norma citata nel rafforzamento della garanzia dei crediti di lavoro negli appalti, sul presupposto che è il committente che si avvantaggia dell’opera la quale è il risultato del lavoro degli ausiliari dell’appaltatore. In particolare viene considerato insensibile il credito diretto dei dipendenti dell’appaltatore alle vicende modificative o estintive del rapporto obbligatorio tra appaltatore e committente: nella specie la compensazione tra rispettive poste attive e passive, risultando dagli atti processuali la determinazione del committente - che lamentava la causazione di danni da parte dell’appaltatore - di non pagare integralmente quanto dovuto.

Infine emerge – seppur la questione non sia stata affrontata direttamente - come sia ininfluente l’apertura di una procedura concorsuale sull’azione degli ausiliari (nel caso in esame la procedura di liquidazione coatta), ciò in ragione della natura autonoma dell’azione intrapresa dai lavoratori ex art. 1676 cod. civ